(massima n. 1)
La trasformazione di una societą commerciale in societą di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria gią esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario; ma la diversitą di tipo e di denominazione sociale comportano per la societą risultante dalla trasformazione l'onere di provare, in caso di contestazione di controparte, la propria legittimazione ad impugnare.