(massima n. 1)
In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il quantum – ciò verificandosi, in genere, nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio –, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini de quibus, il riferimento al valore definito e, quindi, al quantum stabilito dalle parti in altro modo – eventualmente, come nella specie, con transazione – sicché, in definitiva, il valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo.