(massima n. 1)
Il giudice di appello che accolga anche parzialmente il gravame ha il potere di modificare la ripartizione delle spese fatte dal primo giudice, ma anche in questo caso la compensazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale non soggetto a motivazione, questa essendo emulabile dal complesso delle statuizioni relative ai vari punti della controversia.