(massima n. 1)
La ritualità e tempestività degli atti necessari per la costituzione in giudizio può desumersi, in mancanza di dimostrazione contraria ad opera della parte interessata, o, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntivamente, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli atti di causa, e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili. Pertanto, pur in difetto di certificazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., la costituzione del convenuto può essere dal giudice considerata regolarmente avvenuta qualora dagli atti di causa risulti la presenza di entrambe le parti all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., un contegno difensivo del ricorrente che presupponga necessariamente la conoscenza del contenuto di detta memoria, la mancanza durante l'intero corso del giudizio di primo grado di qualsiasi contestazione relativa alla regolarità della costituzione, l'inesistenza di rilievi del cancelliere ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c.