(massima n. 1)
La deliberazione assembleare di una societā si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed č destinato a concludersi con l'espressione della volontā assembleare, che sarā formalizzata come deliberazione, sicché il vizio che eventualmente inficia la convocazione, rappresentando impedimento a che l'adunanza dei partecipanti possa qualificarsi giuridicamente come assemblea, determina la giuridica inesistenza della deliberazione che da essa venga assunta, con conseguente esclusione dell'effetto sanante che l'art. 2378 (recte: 2377-N.d.R.) attribuisce alla deliberazione successiva avente valenza giuridica di ratifica-rinnovazione.