(massima n. 1)
Perché la parte rimasta contumace sia ammessa a proporre l'impugnazione dopo il decorso del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., non è sufficiente l'omissione o la nullità della notificazione degli atti che devono essere notificati alla parte contumace a norma dell'art. 292 c.p.c., poiché l'interessato – in considerazione del tenore della disposizione del secondo comma dell'art. 327 e della sua finalità (limitare l'eccezione alla formazione del giudicato ai soli casi in cui il contumace non abbia avuto in alcun modo conoscenza del processo) – ha l'onere di provare anche la nullità della citazione introduttiva o della sua notificazione e la mancata conoscenza del processo a causa delle nullità considerate dalla norma. Ne consegue che, in difetto di queste condizioni, la decadenza dall'impugnazione si verifica anche con riferimento alle domande nuove proposte nei confronti del contumace che allo stesso non siano state notificate in violazione dell'art. 292. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi ad un incidente stradale, la domanda nuova era stata proposta dalla compagnia assicuratrice contro l'«assicurato», rimasto contumace, per rivalersi di quanto corrisposto agli attori).