(massima n. 1)
In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è tenuto a fornire la prova del caso fortuito — che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato — ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato.