(massima n. 1)
Dal coordinamento del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice, la deduzione dell'«aliunde perceptum» non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti con il sistema delle preclusioni e delle decadenze che caratterizza il rito del lavoro si desume che il relativo potere – dovere di rilevazione del giudice è condizionato dalla necessità dei fatti da cui il giudice stesso può trarre d'ufficio tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno risultino acquisiti e provati «rite et recte», alla stregua della specifica disciplina dell'acquisizione propria di detto regime processuale. Ciò significa che il potere di allegazione – che compete esclusivamente alla parte – va esercitato entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. (con la sola deroga costituita dai fatti sopravvenuti, i quali devono essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile).