(massima n. 1)
Gli scatti d'anzianità istituto la cui regolamentazione è rimessa interamente alla volontà delle parti ed esula dalla tutela della retribuzione garantita dall'art. 36 Cost. sono soggetti, non al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio (che, per quanto desumibile dall'art. 2120 c.c., trova applicazione solo per l'indennità di anzianità), bensì a quello dell'assorbimento (desumibile viceversa dai canoni di ermeneutica contrattuale), atteso che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore non può fare riferimento che alla durata della permanenza dello stesso lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti stessi. Da ciò consegue che, nel caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore, gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero; né rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che diversamente sia stato previsto dalle parti in maniera espressa, non essendo sufficiente il silenzio tenuto in proposito dalla contrattazione collettiva.