(massima n. 1)
La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio, e pur in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima. Pertanto il giudice di appello, se accoglie il gravame, può procedere d'ufficio al riesame della statuizione del giudice di primo grado sulle spese, e ciò in base al principio secondo il quale la relativa regolamentazione dipende dall'esito finale del giudizio.