(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il primo giudice si sia pronunciato sul merito della eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, senza rilevarne la tardività in relazione al disposto dell'art. 416 c.p.c., il giudice di appello non può rilevare di ufficio la decadenza della parte dall'eccezione in base a tale norma; la regola della rilevabilità di ufficio delle questioni sottratte alla disponibilità delle parti – quali quella della tempestiva e rituale proposizione delle eccezioni nel diritto del lavoro – va infatti coordinata con il principio della preclusione derivante dal giudicato interno (che nella specie impediva il riesame della questione della decadenza ex art. 416 c.p.c., non riproposta come motivo di gravame avverso la decisione del Pretore, che sia pure implicitamente aveva ritenuto rituale l'eccezione).