(massima n. 1)
Quando il convenuto nell'eccepire la prescrizione del diritto vantato dall'attore non indichi a quale tipo di prescrizione intende riferirsi, tale eccezione deve presumersi proposta con riguardo al termine decennale, salvo che nell'ulteriore corso del giudizio, eventualmente anche in grado d'appello, la parte non precisi la propria eccezione con riferimento ad altra, pił breve, prescrizione, cosģ facendo venir meno il presupposto della detta presunzione. In tal caso, pertanto, č inibito al giudice di applicare d'ufficio una prescrizione diversa da quella che deve considerarsi opposta in concreto, fermo restando inoltre che l'applicazione di quest'ultima č soggetta alle regole proprie del rito processuale da osservarsi in relazione alla materia del contendere, onde, nel caso di controversia di lavoro o di previdenza deve escludersi che il giudice possa tener conto, in appello, della prescrizione quinquennale opposta solo in tale grado a fronte di una generica eccezione di prescrizione formulata nel grado precedente.