(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in una controversia di lavoro depositi tempestivamente, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., documenti consistenti in copie fotografiche di scritture, indicati come mezzi di prova della propria eccezione di compensazione del credito fatto valere dall'attore, non può ritenersi preclusa, ai sensi della stessa norma, la successiva produzione in giudizio degli originali, dato che in relazione all'efficacia probatoria attribuita a detti documenti dall'art. 2719 c.c. l'esigenza di disporre degli originali per accertare la conformità delle copie depositate può sorgere solo a seguito di un'esplicita contestazione della controparte.