(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 416 c.p.c. la costituzione del convenuto oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito in senso proprio. Tale decadenza ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore o dalla circostanza che il medesimo si sia difeso sostenendo l'infondatezza anziché l'intempestivitą della riconvenzionale o delle eccezioni tardivamente proposte.