(massima n. 1)
Poiché la trasformazione di una società — nella specie mutando la denominazione, ma mantenendo il tipo sociale — configura una modifica dello statuto non condizionata, per la sua efficacia, all'omologazione e ai successivi adempimenti, — fino all'iscrizione nell'apposito registro — i cui effetti perciò sono soltanto dichiarativi, la società che produce la delibera comprovante la modificata denominazione è legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti di quella con la denominazione precedente, senza dover dimostrare l'avvenuto compimento delle predette formalità.