(massima n. 1)
È consentito al giudice di merito limitarsi alla pura e semplice individuazione della parte virtualmente soccombente nel giudizio, tale esercizio di discrezionalità non potendo in alcun modo essere sottoposto al sindacato di legittimità da parte della S.C. Peraltro, la esplicitazione dei motivi della propria decisione da parte di quel giudice rende del tutto controllabile, in sede di ricorso, sia pur sotto il profilo della sola illogicità ed erroneità, le argomentazioni addotte a sostegno di quella decisione.