(massima n. 1)
In controversia relativa alla materia locatizia, soggetta al rito del lavoro, la mancanza negli atti di causa del verbale dell'udienza di discussione non comporta di per sé che debbano ritenersi non eseguite le formalità previste dall'art. 429 c.p.c. e non determina quindi alcuna nullità della sentenza, atteso che la prova dell'effettivo svolgimento dell'udienza di discussione, non deve necessariamente trarsi dalla documentazione formatasi a norma degli articoli 126 e 130 del c.p.c. e fornita di fede privilegiata, ma può ricavarsi aliunde da atti dotati di analoga autorevolezza, quali le affermazioni contenute nella sentenza circa la pronunzia del dispositivo all'udienza, dopo la discussione della causa da parte dei difensori presenti.