(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la preclusione, stabilita dall'art. 416, secondo comma, per le domande riconvenzionali e per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio che non siano state proposte dal convenuto nella memoria di costituzione, non si estende alle eccezioni improprie o mere difese, volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda e disciplinate dal terzo comma dello stesso articolo, il quale, infatti, non commina per esse alcuna decadenza per il caso in cui non siano dedotte con la memoria di costituzione (decadenza che è invece prevista per la mancata indicazione dei mezzi di prova); ne consegue che tale contestazione può essere fatta – salva l'applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. ove sia ravvisabile una violazione del dovere di lealtà e probità processuale – in qualsiasi momento, anche dal contumace che si costituisce tardivamente, ed anche per la prima volta in appello, senza che la sua mancanza (pur potendo il giudice ricavarne elementi integrativi di convincimento) possa essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione, e senza che l'attore ed il giudice possano esimersi l'uno dall'assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza di quei fatti, e l'altro dalla verifica di tale assolvimento e comunque dall'accertamento dei fatti stessi.