(massima n. 1)
L'inadempimento, da parte del convenuto, dell'onere impostogli dal terzo comma dell'art. 416 c.p.c. — a norma del quale, nella memoria difensiva di costituzione questi deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda — non è sanzionato da decadenza, come previsto invece dalla stessa norma per l'onere di proposizione delle eccezioni e delle domande riconvenzionali e di indicazione dei mezzi di prova; ne consegue che tale carenza non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti addotti a fondamento della domanda anche in grado di appello, né al giudice il potere-dovere di accertarne la dimostrazione probatoria, all'uopo ricavando eventuali argomenti di prova anche da quel comportamento del convenuto stesso ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.