(massima n. 1)
Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non č risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilitā extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova.