(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto – che deve essere proposta nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. e che si riferisce soltanto alle difese riservate al potere dispositivo delle parti – atteso che essa, essendo diretta a contestare la fondatezza della pretesa attorea – fondatezza che, indipendentemente dalla richiesta delle parti, deve essere comunque verificata dal giudice – costituisce una mera difesa, che può essere legittimamente fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di appello.