(massima n. 1)
Nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, in assenza di qualsiasi espressa disposizione legislativa o contrattuale in materia, non può escludersi la legittimità del ricorso in via parametrica ai normali trattamenti contrattuali collettivi di diritto comune anziché a quelli propri dello speciale rapporto di apprendistato, giacché mentre l'art. 3 della L. 19 dicembre 1984, n. 863, prevedendo l'applicazione al contratto di formazione e lavoro delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, porta ad escludere il ricorso alla diversa e specifica disciplina dell'apprendistato, l'applicazione dei normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello trova giustificazione nella stessa formulazione della menzionata L. n. 863 del 1984, la quale, a differenza della precedente L. 1 giugno 1977, n. 285, non prevede più nei suddetti contratti una netta separazione fra i tempi di lavoro e i tempi di formazione ma consente l'assorbimento di quest'ultima nei tempi di svolgimento della ordinaria attività lavorativa, considerando non disgiungibile da tale attività la funzione formativa.