(massima n. 1)
Il giudice di appello, che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non puō, in mancanza di uno specifico motivo in ordine alla statuizione delle spese processuali, modificare tale statuizione compensando fra le parti le spese di primo grado, attesa la disciplina dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello (la quale, imponendo la specificitā dei motivi di gravame, esclude che il giudice ad quem possa riesaminare questioni che, come quella relativa al regolamento delle spese processuali, siano oggetto di un capo autonomo della sentenza impugnata, non investito esso stesso da censure), alla cui applicabilitā non č di ostacolo il carattere accessorio del detto, pur autonomo capo di sentenza.