(massima n. 1)
Il patto con il quale i soci di una Srl s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della societā, a non deliberare l'azione sociale di responsabilitā nei confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, č affetto da nullitā, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d'interessi tra la societā ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalitā inderogabilmente imposte dal modello legale di societā, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della societā, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della societā, né che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi (nella specie, coniugi).