(massima n. 1)
Il riesame di ufficio, da parte del giudice dell'impugnazione, della questione di giurisdizione risolta sfavorevolmente alla parte vittoriosa è consentito solo quando non si sia formato il giudicato sul punto, come nel caso in cui essendo stata la questione stessa oggetto di espressa decisione ad opera del giudice del merito, contro il relativo capo di sentenza non sia stato proposto il ricorso incidentale per cassazione, ovvero quando l'identica decisione del giudice di primo grado non sia stata investita, ad opera dell'appellato, anche soltanto dalla mera riproposizione — sufficiente ad impedire il giudicato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ed in relazione alla natura non limitata dell'appello, in ciò differente dall'impugnazione in sede di legittimità — dell'eccezione di difetto di giurisdizione.