(massima n. 1)
Posto che in virtł del principio dell'accessione (art. 934 c.c.) l'automatico acquisto della proprietą degli edifici costruiti sul suolo da parte del proprietario di questo č impedito, oltre che dalle eccezioni di cui agli artt. 935-938 c.c., solo da un diverso regolamento convenzionale o dalla legge (come nei casi dell'enfiteuta e dell'usufruttuario), non si sottrae a detto principio la costruzione occupante in parte l'area soggetta a regime di comunione ed in parte un fondo attiguo in proprietą esclusiva di uno dei comunisti.