(massima n. 1)
Il principio della soccombenza, cui l'art. 91 c.p.c. collega il rimborso delle spese in favore della controparte (salvo l'esercizio del potere di compensarle, totalmente o parzialmente), trova fondamento nella sopportazione dell'onere relativo da parte del soggetto che, con le proprie domande o attraverso la resistenza a quelle altrui, abbia causato la lite. Nel giudizio con pluralità di parti il giudice di merito deve indagare, a tal fine, sulla posizione assunta da ciascuna di esse, in relazione alla quale non può ritenersi soccombente colui che, fra più convenuti, non abbia formulato alcuna opposizione alla domanda, anche se abbia fatto presente determinate esigenze.