(massima n. 1)
Il fatto che nel rito del lavoro le preclusioni poste dagli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, c.p.c. riguardino soltanto le eccezioni in senso stretto, e non anche le deduzioni difensive concernenti questioni rilevabili d'ufficio (come, in una controversia per il riconoscimento della pensione d'invaliditā, quella della sussistenza o meno del requisito minimo contributivo), non esclude che l'indagine del giudice in ordine a tali questioni rilevabili d'ufficio deve essere condotta alla stregua del materiale probatorio indicato ai sensi degli artt. 414 n. 5, 416, comma terzo, e 420, commi primo, quinto e settimo, c.p.c. salvi i residui poteri istruttori conferiti al giudice dagli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, c.p.c. e quindi tenendo conto, entro il detto ambito, anche degli elementi desumibili dalla mancata contestazione specifica ad opera del convenuto di circostanze affermate dall'attore, oltre che delle risultanze acquisibili attraverso i mezzi di prova indicati dal medesimo.