(massima n. 1)
La rinuncia al pagamento delle spese processuali effettuata dal difensore non ha efficacia di atto dispositivo riferibile alla parte in mancanza di una procura speciale ad hoc, salvo che ove la dichiarazione di rinuncia sia contenuta nell'atto di impugnazione ed il mandato al difensore sia stato conferito in calce all'atto possa ritenersi che il titolare del diritto abbia voluto autorizzare quella rinuncia.