(massima n. 1)
Nei giudizi davanti al pretore l'art. 314 c.p.c. (e – analogamente – l'art. 416 c.p.c. nei giudizi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro) prescrive che le parti devono dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel territorio comunale ove ha sede la pretura. Pertanto, qualora una parte ometta tale dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ovvero vi provveda con l'elezione di domicilio fuori del territorio comunale, la controparte può effettuare la notificazione della sentenza che conclude il giudizio davanti al pretore, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 326 c.p.c., nella cancelleria del medesimo giudice ai sensi dell'art. 58 disp. att. stesso codice.