(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il divieto per il convenuto, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.c., di proporre nel corso del giudizio eccezioni (nella specie, di prescrizione) non sollevate con la memoria prevista da detta norma non viene meno per la mancata opposizione della controparte alla tardiva formulazione dell'eccezione, atteso che tale comportamento, alla stregua del primo comma dell'art. 420 c.p.c., può rilevare ai fini di un ampliamento del tema del dibattito solo quando, dagli atti del processo anteriori alla sentenza, emerga inequivocabilmente una valutazione del giudice, esplicita o implicita, sulla sussistenza di gravi motivi giustificativi di tale ampliamento.