(massima n. 1)
Le prescrizioni dell'art. 416 c.p.c., che, a pena di decadenza, impongono al convenuto di proporre tempestivamente le eccezioni processuali e di merito e di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore, valgono anche per quest'ultimo in relazione alla domanda riconvenzionale, dovendo egli considerarsi convenuto rispetto a tale domanda, con la conseguenza che tale soggetto non può proporre per la prima volta in appello una questione di inammissibilità della domanda riconvenzionale rispetto alla quale abbia, in primo grado, accettato il contraddittorio nel merito.