(massima n. 1)
La statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa nel giudizio di merito determina l'insorgere di un diritto di credito in favore di quest'ultima con la conseguenza che, impugnata per cassazione la relativa sentenza su tale capo, il procuratore di detta parte, ove non sia munito di procura speciale ad hoc, ma semplicemente dei poteri di rappresentanza nel giudizio di legittimitā, non č abilitato a rinunciare al menzionato credito ed a determinare la susseguente cessazione della materia del contendere.