(massima n. 1)
In caso di divisione giudiziale di un bene indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto ad operare conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l'assegnatario č tenuto al versamento, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto pro quota alle rendite del bene, cosė come sono gravati dei relativi oneri.