(massima n. 1)
Anche nel procedimento camerale per la revisione dell'assegno di divorzio, a norma dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (sostituito dall'art. 2 della L. 1 agosto 1978, n. 436), nel quale vi sia stata rituale instaurazione fra le parti del contraddittorio, il giudice deve provvedere al regolamento delle spese processuali, secondo i principi ordinari di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.