(massima n. 1)
Quando davanti al pretore, adito quale giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., venga proposta una domanda riconvenzionale (non soggetta, di per sé, al rito del lavoro), detto giudice deve procedere alla separazione dei procedimenti, e rimettere al giudice superiore la causa riconvenzionale, soltanto se quest'ultima non rientri nella sua competenza per materia o ecceda quella per valore, essendo tenuto, in caso contrario, a pronunciare sulla riconvenzionale, a nulla rilevando la diversità del rito previsto per la medesima.