(massima n. 1)
La sentenza sull'an debeatur preclude la riproposizione nel successivo ed autonomo giudizio sul quantum di tutte le questioni da essa decise, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato. Da tanto consegue che la cassazione della sentenza sull'an successivamente alla sentenza di appello sul quantum non può portare all'accoglimento del ricorso contro quest'ultima decisione al fine di consentire il conseguimento, in sede di rinvio, degli effetti di detta cassazione rispetto alla sentenza di liquidazione del quantum, non potendo essere portato il controllo istituzionale della Corte di cassazione su questioni relative a fatti successivi alla sentenza denunciata e, quindi, non discusse nel giudizio di appello né risolte dalla sentenza impugnata. In tale situazione l'unico rimedio per impedire che la sentenza sul quantum possa produrre i suoi effetti è quello dell'opposizione all'eventuale esecuzione forzata che la controparte intendesse iniziare, attraverso la deduzione di un fatto sopravvenuto (cassazione della sentenza sull'an) che spiegando i suoi effetti sul titolo esecutivo (col travolgere la sentenza sul quantum) priva tale titolo di ogni efficacia.