(massima n. 5)
La controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità precontrattuale proposta da un privato nei confronti della P.A., in riferimento all'esito negativo delle trattative intercorse, a partire dall'anno 2001, per la stipulazione di un contratto di compravendita di cosa futura (nella specie, di complesso edilizio da costruire sul terreno del costruttore per adibirlo ad uffici amministrativi ), in cui l'attore non postula la demolizione di alcun atto amministrativo, né contesta la procedura di individuazione del contraente, ma allega soltanto l'esistenza di un illecito extracontrattuale da parte della medesima P.A., attiene ad una pretesa che ha consistenza di diritto soggettivo ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 6 della legge n. 205 del 2000, rilevante ratione temporis riprodotto nell'art. 244 del D.L.vo n. 163 del 2006, vertendosi in controversia riguardante compravendita di casa futura e non già la procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture la giurisdizione va affermata in base al criterio di riparto ancorato alla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi e, dunque, in funzione della natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio.