(massima n. 1)
Le aperture lucifere di un immobile, contiguo al fondo del vicino, quando non abbiano carattere di vedute o di prospetti, sono considerate luci, secondo la previsione normativa dell'art. 902 c.c., anche se non sono state osservate le prescrizioni paradigmatiche dell'art. 901 dello stesso codice; e, mentre da un lato chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli iure proprietatis, dall'altro il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occluderle, quando vi concorrano le condizioni che l'ordinamento prevede e disciplina. Pertanto, fuori dell'ipotesi in cui le parti, nella loro autonomia negoziale, decidano di dar vita contrattualmente ad una servitù anomala in cui l'assoggettamento del fondo servente si traduce in un vincolo reale negativo ne luminibus officiatur, il diritto a mantenere finestre lucifere, regolari o irregolari, non può essere acquistato per destinazione del padre di famiglia.