(massima n. 1)
Nell'ipotesi di annullamento con rinvio del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la successiva decisione del giudice dell'esecuzione deve ritenersi nuovamente opponibile, sicchč l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento deve essere riqualificato come opposizione al giudice dell'esecuzione al quale vanno trasmessi gli atti.