(massima n. 1)
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale č da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltā di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame).