(massima n. 1)
L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalitą diverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la nullitą del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione).