(massima n. 1)
In tema di esclusione del socio dalla societā cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltā del socio di ricorrere ad un collegio di probiviri, nell'ambito di un procedimento non arbitrale ma endosocietario, finalizzato non a decidere la controversia ma a prevenirla, l'esercizio di tale facoltā comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, della cui comunicazione al socio č onerata la societā anche quando il collegio non abbia adottato nel termine perentorio assegnato ai probiviri alcun provvedimento. Ne consegue che solo dalla data della comunicazione riprende a decorrere il termine di cui all'art. 2533, comma 3, c.c. per l'impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio davanti l'autoritā giudiziaria, senza che tale impugnazione gli sia tuttavia preclusa nelle more del predetto procedimento endosocietario.