(massima n. 1)
Nelle societā cooperative, ai fini del decorso del termine per proporre opposizione avverso la deliberazione ai sensi dell'art. 2533 c.c., non č necessaria la comunicazione di addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l'esigenza di specificitā della contestazione ritenersi soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni dell'esclusione, cosė da porre il socio in condizione di predisporre la difesa. (Nella specie, č stata ritenuta idonea a far decorrere il termine per l'opposizione la comunicazione della delibera di esclusione nella quale la condotta, giā addebitata in sede disciplinare, era stata individuata attraverso il richiamo ad una disposizione statutaria, conosciuta e sottoscritta dalla socia lavoratrice).