(massima n. 1)
In tema di licenziamento, la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo "standards" conformi ai valori dell'ordinamento, che trovino conferma nella realtā sociale, č sindacabile in sede di legittimitā con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Cassazione. (Nella specie, č stata ritenuta carente e non in linea con i predetti principi la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla assenza di gravitā e serietā di una minaccia di morte, profferita dal lavoratore nei confronti di un superiore gerarchico "a freddo", al di fuori di una conversazione animata, peraltro in una situazione di conflittualitā giā riscontrata dalle autoritā penali).