(massima n. 1)
Il trattamento economico per servizio estero ha natura retributiva se compensa la maggiore gravositā del lavoro ovvero se č correlato alla professionalitā necessaria per svolgere la prestazione fuori dai confini nazionali, mentre ha natura riparatoria se reintegra le spese sopportate dal lavoratore per la permanenza all'estero nell'esclusivo interesse del datore, con accertamento demandato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto risarcitoria la natura dell'indennitā di alloggio corrisposta da un istituto bancario, perché erogata per esigenze abitative del dipendente e non collegata all'espletamento della prestazione lavorativa).