(massima n. 1)
In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la condotta del direttore di una filiale bancaria che abbia riferito ad un cliente la richiesta di accertamenti disposti dalla autoritą giudiziaria, trattandosi di condotta idonea a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e di porre in dubbio la futura correttezza dell'obbligazione lavorativa in funzione di leciti interessi aziendali, tra i quali rientra (anche) per un istituto di credito, quello di poter contare sulla esecuzione della prestazione richiesta in conformitą alle direttive aziendali, cosģ da non essere esposto a potenziali responsabilitą ex art. 2049 cod. civ.