(massima n. 1)
In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravitą del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualitą del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilitą richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensitą dell'elemento intenzionale o di quello colposo. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).