(massima n. 1)
In materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e pił grave valutazione da parte del giudice, a meno che non accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravitą, la possibilitą della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice di merito aveva valutato la condotta - costituita dal rifiuto del dipendente di consegnare la posta - alla luce dell'art. 56 n. 4 del c.c.n.l. di settore che prevedeva, in tale evenienza, l'applicazione di sanzioni di tipo solo conservativo).