(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'elemento nuovo costituito dall'esclusione di una o pił circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei confronti di coimputati giudicati separatamente, pur essendo valutabile nel procedimento in corso ai fini dell'apprezzamento di una riduzione dei termini di custodia cautelare, con eventuale scadenza degli stessi, non soggiace ad alcun automatismo, attesa la libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice cautelare, né, comunque, pur se condivisa, comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, stante l'autonomia di ciascuna di esse.